Regolamento REACH: criteri per minuteria metallica
Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 è la normativa europea che disciplina la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dai rischi connessi al loro utilizzo.
Per viti, dadi e rondelle, richiede di valutare le sostanze presenti nel componente e gli obblighi collegati alla sua produzione, importazione e fornitura. La verifica riguarda la composizione del prodotto finito, comprese le finiture, e deve distinguere gli adempimenti relativi alla registrazione dalle comunicazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti e dal rispetto delle restrizioni applicabili.
Ecco cosa prevede il regolamento REACH.
Bulloneria: cosa stabilisce il Regolamento REACH
Ai fini del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), la minuteria metallica è normalmente classificata come articolo, poiché la sua funzione è determinata dalla forma, dalla superficie o dal disegno in misura maggiore rispetto alla composizione chimica.
Gli obblighi di registrazione riguardano quindi le sostanze contenute, non il componente in quanto tale. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, prevede la registrazione delle sostanze destinate ad essere rilasciate in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, quando il loro quantitativo complessivo negli articoli supera una tonnellata annua per produttore o importatore, salvo le esenzioni previste.
La verifica della composizione deve considerare sia la lega di base che i rivestimenti superficiali, perché le informazioni sulla materia prima non descrivono necessariamente il componente dopo il trattamento. Se una finitura applicata alla singola vite contiene una sostanza estremamente preoccupante (SVHC), la concentrazione rilevante per i relativi obblighi si determina rapportando la massa della sostanza al peso totale della vite rivestita.
Questa valutazione richiede inoltre di distinguere le sostanze impiegate nel processo da quelle presenti nell’articolo finito. Il triossido di cromo, incluso nell’Allegato XIV, chiarisce la distinzione: il suo utilizzo nel trattamento deve rispettare il regime di autorizzazione applicabile, mentre la verifica sul componente consegnato riguarda le sostanze che vi rimangono effettivamente presenti.
Sostanze SVHC: soglia e obblighi nella filiera
Le SVHC (Substances of Very High Concern) sono le sostanze identificate come estremamente preoccupanti per i loro effetti sulla salute umana o sull’ambiente. L’inserimento nella Candidate List dell’ECHA determina specifici obblighi per i fornitori degli articoli che le contengono. Nella minuteria metallica, un caso rilevante è il piombo: la sua eventuale presenza nella lega richiede di determinarne la concentrazione nel componente fornito.
Se una sostanza della Candidate List è presente in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, l’articolo 33 del Regolamento REACH impone al fornitore di comunicare al destinatario professionale le informazioni disponibili necessarie a consentire l’uso sicuro dell’articolo, indicando almeno il nome della sostanza.
La comunicazione deve avvenire senza una richiesta preventiva e indipendentemente dal quantitativo annuo commercializzato. Nei confronti del consumatore, invece, le informazioni devono essere fornite su richiesta, gratuitamente ed entro 45 giorni.
Il riferimento per il calcolo è il singolo articolo, anche quando viene incorporato in un prodotto complesso mantenendo la propria identità. La concentrazione nella vite deve quindi essere valutata rispetto al peso della vite stessa, senza rapportarla alla massa complessiva del macchinario nel quale è installata.
Alla comunicazione lungo la filiera possono affiancarsi ulteriori adempimenti. Per produttori e importatori, l’articolo 7, paragrafo 2, prevede la notifica all’ECHA quando, oltre al superamento dello 0,1%, il quantitativo totale della sostanza negli articoli interessati supera una tonnellata annua per soggetto, salvo le esenzioni previste.
Resta distinto l’obbligo di trasmettere informazioni alla banca dati SCIP, previsto dalla direttiva sui rifiuti per produttori, assemblatori, importatori e distributori dell’UE che immettono sul mercato articoli contenenti sostanze della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. L’adempimento non prevede una soglia minima di tonnellaggio. Sono esclusi i dettaglianti che riforniscono direttamente ed esclusivamente i consumatori, purché non operino anche come produttori o importatori.
Restrizioni e documentazione della fornitura
La presenza di una sostanza della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% non comporta, di per sé, il divieto di commercializzare o utilizzare il componente. Le restrizioni dell’Allegato XVII del Regolamento REACH devono essere verificate separatamente, esaminando il campo di applicazione di ciascuna voce, le condizioni previste e le eventuali deroghe.
La voce 27, ad esempio, stabilisce per le parti destinate al contatto diretto e prolungato con la pelle un limite di rilascio del nichel pari a 0,5 microgrammi per centimetro quadratoalla settimana. Il parametro riguarda quindi la cessione della sostanza nelle condizioni considerate, non un limite generale al contenuto di nichel nella bulloneria.
Analogamente, la voce 63 sul piombo distingue specifiche applicazioni: comprende, tra gli altri, gli articoli forniti al pubblico che, durante l’uso normale o ragionevolmente prevedibile, possono essere portati alla bocca dai bambini. L’applicabilità della restrizione va pertanto accertata rispetto alla destinazione del prodotto e alle condizioni ed esclusioni indicate nella voce.
La verifica deve trovare riscontro in una documentazione riferibile alla fornitura. Le dichiarazioni del fornitore dovrebbero precisare i codici articolo interessati, i materiali, le finiture e l’aggiornamento della Candidate List preso in esame, indicando le eventuali sostanze presenti oltre soglia.
Le informazioni sulla composizione costituiscono la base della valutazione e, quando necessario, devono essere integrate da prove mirate al contenuto della sostanza o al suo rilascio.
Dichiarazioni e rapporti di prova devono inoltre essere pertinenti alla configurazione acquistata: i risultati relativi a una determinata lega o finitura non sono automaticamente estendibili a varianti differenti. Modifiche al materiale, al rivestimento o al processo produttivo richiedono quindi un riesame delle evidenze disponibili, per valutarne la pertinenza rispetto alle nuove caratteristiche del componente fornito.
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